editoria e cinema: disegni a confronto

Sono stati approvati, nei giorni scorsi, i decreti di legge sul Cinema e quello sull’Editoria, che riguarda anche le emittenti locali.


Quello sul Cinema è stato approvato con 146 sí, sei no e trenta astenuti. Il testo prevede:

  • un nuovo Fondo per il Cinema e l’audiovisivo, di quattrocento milioni rispetto ai precedenti duecentosessanta; tale Fondo finanzierà
    • il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali; trenta milioni l’anno nel 2017, 2018, 2019, venti nel 2020 e dieci nel 2021 saranno concessi, a fondo perduto, o contributi in conto interessi su mutui o locazioni finanziarie, per aprire sale cinematografiche chiuse o dismesse, soprattutto nei comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti.
    • il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
  • il riordino dei crediti d’imposta e dei contributi;
  • una sezione speciale presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese;
  • l’istituzione del Consiglio superiore del Cinema e dell’Audiovisivo, con compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione e attuazione delle politiche di settore .

Ora, come attualmente previsto dalla Costituzione, il disegno di legge passa nuovamente alla Camera.
Martedí 4 ottobre, nel suo piccolo, è stato approvato il ddl Editoria; per la cronaca, 275 voti a favore, 80 contrari e 32 astenuti. È stato salutato con favore da molti, tra cui il presidente FiegMaurizio Costa, i vertici della Fnsi, l’Ordine dei giornalisti, gli esponenti delle televisioni locali. Ecco, da un recente numero di ‘TeleRadioFax’ di Aeranti-Corallo, quanto previsto dal ddl:

  1. è istituito uno specifico fondo (denominato “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione), dal quale perverranno le risorse destinate sia al sostegno dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, sia al sostegno dell’editoria quotidiana e periodica. Nel fondo confluiscono:
    1. le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    2. le risorse statali destinate all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (tali risorse ammontano attualmente a euro 48 milioni per l’anno 2016; 47,8 milioni di euro per l’anno 2017 e 46,3 milioni di euro per l’anno 2018);
    3. una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d’anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione (c.d. “extragettito Rai”), di cui all’articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall’articolo 10, comma 1, della presente legge;
    4. le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell’imposta di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; 2) società operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all’ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività; 3) altri soggetti che esercitino l’attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l’acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle precedenti lettere c) e d) sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni (conseguentemente alle Tv e alle Radio locali spetta una quota di extragettito Rai fino a un massimo di 50 milioni di euro); i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle precedenti lettere a) e b) tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all’emittenza radiofonica e televisiva a livello locale (conseguentemente, tali risorse competono alle Tv e Radio locali nelle misure indicate alla precedente lettera b).

Su queste basi, le risorse complessive spettanti alle emittenti locali, saranno: 48 milioni + extragettito Rai fino a un massimo di 50 per il 2016; 47,8 milioni di euro + extragettito Rai fino a un massimo di 50 per il 2017; 46,3 milioni di euro + extragettito Rai fino a un massimo di 50 nel 2018. Il decreto può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l’innovazione dell’offerta informativa nel campo dell’informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale; è anche previsto un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l’utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (norme relative alle attuali provvidenze editoria). Il disegno di legge prevede anche una serie di deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Con particolare riferimento all’esercizio della prima di tali deleghe, viene prevista una incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali oltre che su quotidiani e periodici, anche sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali.  Tra le novità introdotte dal provvedimento, vi è, peraltro, la riduzione da venti a dieci anni della durata della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo.

La concessione verrà approvata entro il mese di gennaio 2017. È stato stabilito per legge che dipendenti, amministratori, collaboratori e consulenti Rai non potranno guadagnare più di 240.000 euro lordi l’anno.  Bisognerà attendere, però, che il Governo metta a punto i criteri e le regole per il sostegno pubblico alle Radio e alle televisioni locali.

Fonti: Ansa, Millecanali.it, TeleRadioFax di Aeranti – Corallo

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