un tuffo nel passato?

Una volta Roberto Benigni conduceva ‘La piú bella del mondo’, guardabilissimo programma dedicato alla nostra Carta costituzionale, meritevole di questo e d’ancor piú nobili epiteti. Nell’ambito del programma, affermò che “non si va mai indietro per andare avanti”, volendo ricordare che, nella vita e nel proprio cammino, mai si deve rinunciare alla parte di strada già percorsa. Erano altri tempi, almeno per Benigni.
Il prossimo 4 dicembre, tutti gli italiani sono chiamati al referendum, per appoggiare o meno le modifiche alla citata Costituzione.
Il nostro pensiero è che, se si decide di modificare (stravolgere?) una Costituzione bella come la nostra, la piú bella del mondo, lo si deve fare in meglio, non in peggio.
Un Senato formato da amministratori locali eletti dai consigli regionali, nel quale affiorassero sovrapposizioni e improbabili ubiquità tra responsabilità locali e nazionali, con una struttura che non si lascia interpretare facilmente nemmeno dai costituzionalisti, non è lontanamente concepibile. Il numero dei parlamentari e dei politici, peraltro, si può ridurre in miliardi di modi, senza vivisezionale la Costituzione piú bella del mondo. (altro…)

an important step… (2)

Political interpretations a part, civil unions in Italy have been an interesting innovation and a definitely important step in the path of the civilization. Now in Italy, no matter of the sex, two people can live together and share some rights previously recognized to the traditional families only.
Of course, they could be better. No possible yet the adoption, neither to guarantee the partner the survivor’s pension.
Some catholics, conservatives or opportunists affirm (altro…)

il lavoro nobilita l’uomo (2)

Il lavoro è un valore imprescindibile, che la Carta Costituzionale richiama già nel primo articolo,

affermando che su di esso si fonda la nostra Repubblica democratica.

Il lavoro deve consentire ai professionisti e alle professioniste di sentirsi realizzati,

ai padri di famiglia di mantenere le persone che hanno a carico.

Deve profumare di dignità. Non può essere sfruttamento né compromesso:

(altro…)

25 aprile, Iris e Liberazione

Iris, il canale 22 del digitale terrestre, dedica la sua prima serata al 25 aprile e alla festa della Liberazione.

L’iniziativa si chiama “Bella ciao” e prevede la messa in onda di due pellicole che raccontano i delicatissimi eventi eventi alla base della nascita della Repubblica e della nostra Costituzione:

  1. I piccoli maestri’, di Daniele Luchetti, è tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Meneghello: nella primavera del 1944 un gruppo di universitari antifascisti di Vicenza decide di prendere parte alla lotta partigiana. Nel cast Marco Paolini nonché Stefano Accorsi e Giorgio Pasotti ancora giovanissimi;
  2.  ‘Baciami piccina’, a seguire, è stato diretto da Roberto Cimpanelli, su soggetto originale di Sergio Citti, ed è stato Candidato al Nastro d’Argento 2007 per i Migliori costumi;  racconta le contraddizioni dell’Italia fascista in un contesto provinciale e ingenuo, con un brigadiere (Neri Marcorè), un truffatore (Vincenzo Salemme) e una ragazza (Elena Russo) che intraprendono un viaggio surreale e poetico nell’Italia dei giorni a cavallo dell’8 settembre ‘43.

repetita iuvant (2)

L’elezione del dodicesimo Presidente della Repubblica Italiana comincia oggi.

Il vostro blogger è ancora lungi dai cinquant’anni e non può nutrire ambizioni di sorta; si permette, tuttavia, di agevolare un breve ripasso su quanto la nostra Carta costituzionale prevede riguardo a questa importante carica:

Art.83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso d’impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge d’iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Fonte: Costituzione della Repubblica Italiana

Parte seconda – Ordinamento della Repubblica TITOLO II

repetita iuvant (1) era dedicato all’ortografia

i Trionfi…

Vai, grande Italia, di speranza ostello,
 
pur senza nocchiero in gran tempesta,

a sempiterno faro affidi le tue rotte,

ché la Costitutio tua non è ancor guasta!

Due ne mietesti, di vittorie, il giorno avante,

una al pallon, giocando coll’Australia,

l’altra elettoral, contro la boria!

 

 

 

un grazie ai Pasqual friends, ai Pasqual Blog users e soprattutto ai Pasqual compatriots!

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