brevi dai media (1)

Il Consiglio d’amministrazione di Auditel è passato da 22 a 30 membri, dando possibilità d’accesso anche a rappresentanti di Sky e del gruppo Discovery. A ulteriore vantaggio, il numero di trenta consiglieri consente di rappresentare in modo perfettamente bilanciato gli interessi del mercato e quelli degli editori televisivi (cosiddetti broadcaster).

Il nuovo CdA, le cui nomine saranno ufficializzate entro la fine di aprile, sarà dunque formato da dieci rappresentati dell’Upa (Utenti pubblicitari associati), quattro di Assap (Associazione delle agenzie pubblicitarie), uno di Unicom, sei della Rai, quattro di Mediaset, uno di La7, uno di Confindustria in rappresentanza delle tv locali, due di Sky e due di Discovery.  Nelle decisioni da prendere con votazione, il voto del presidente avrà la prevalenza in caso di parità tra opposte istanze.

È stato costituito un “comitato di controllo rischi e corporate governance” con tre membri esterni, scelti dal presidente ed è stato confermato il progetto ‘Super Panel’, con l’obiettivo di aumentare l’attuale campione di famiglie con altre diecimila entro luglio 2016, attingendo a dati catastali, elenchi telefonici e dati stradali. (⇐Ansa)

Sono state presentate le linee guida delle reti tematiche Mediaset, nell’ottica di un ulteriore potenziamento delle stesse.

Al link Canali tematici è possibile scaricare lo scenario che è stato oggetto della conferenza stampa.

Il progetto di riforma Rai concepito da Matteo Renzi e approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che i sette membri del consiglio d’amministrazione siano eletti due dal Senato, due dalla Camera, due dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (incluso l’amministratore delegato), uno dai dipendenti (qui la proposta 5 Stelle).

Molti pareri fin qui espressi sembrano orientati ad una fondamentale bocciatura.

I sindacati Fnsi e Usigrai l’hanno definito “deludente”; Vittorio di Trapani, segretario proprio dell’Usigrai, il giorno stesso della presentazione all’Esecutivo, ha dichiarato:

“Sono favorevole alla figura dell’amministratore delegato. Il nodo è però chi lo nomina, la Rai deve essere libera dal controllo dei partiti ma anche dei governi. La nostra ipotesi è quella di annuncio pubblico, con la griglia di competenze indispensabili per guidare la più grande azienda culturale del Paese, e poi una selezione pubblica fondata sui curricula e il programma che chi si candida vuole attuare alla guida della Rai. È una procedura di merito e trasparenza, che può consentire ai cittadini di verificarne l’attuazione. È assolutamente necessario liberare la Rai dai lacci burocratici che causano lungaggini, incompatibili con un’azienda che deve competere sul campo dell’innovazione. È indispensabile il controllo della Corte dei Conti, perché chi maneggia denaro pubblico ne deve rispondere in prima persona”.

Roberto Zaccaria, ex Presidente della Rai, intervistato dal Corriere della Sera, ha aggiunto:

“La Corte costituzionale ha sempre espresso pareri nitidissimi: gli organi di governo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non possono essere espressione esclusiva o prevalente del potere esecutivo. A mio modo di vedere, se lo schema per i vertici è quello che si dice, appare improponibile che l’amministratore delegato, nelle cui mani dovrebbe andare la massima concentrazione dei poteri, possa essere non solo indicato dal ministero dell’Economia ma soprattutto votato dal Consiglio dei ministri. Si potrebbe anche accettare l’idea che uno o due consiglieri siano designati dall’esecutivo, ma non certo il detentore del governo aziendale. Il cda, così come avviene nella gran parte delle tv pubbliche europee, dev’essere espressione della complessità sociale”.

Nettissimo, poi, il parere del presidente della commissione di vigilanza, Roberto Fico:

“È una proposta che occupa definitivamente la Rai. Tutto quello che fino ad ora ha detto sul volerla liberare dai partiti e dall’influenza dei politici, con questo ddl, si infrange definitivamente.”

Renzi, da par sua, si è cosí espresso:

“Nel ddl ci sono alcune piccole modifiche della governance della Rai che offriamo al dibattito parlamentare: nessuno di noi vuole mettere le mani sulla Rai, la tesi contraria cozza con la realtà. È il contrario. Se la maggioranza vuole mettere le mani sulla Rai, basta che stia ferma e si affidi alla legge Gasparri. Qualcuno voleva abolire la Commissione di Vigilanza ma noi abbiamo sottolineato l’importanza di mantenerla, perché il Parlamento deve controllare e indirizzare ma non può intervenire su budget del direttore, che deve avere la sua autonomia.”

Carlo Freccero, dirigente storico della televisione italiana, si è cosí espresso:

“Ci sono diversi format renziani, per usare un linguaggio televisivo. Il primo è quello di annunciare le cose prima che esse si avverino, occupando così l’agenda mediatica. Un secondo format è l’idea che chi comanda in Rai debba essere uno solo: si chiama economia della disintermediazione, cioè eliminare le mediazioni del CdA ed avere un uomo solo al comando, che in questo caso abbia il profilo del renzista. Un ulteriore format è quello della demagogia, con la proposta di eleggere un rappresentate dei dipendenti Rai. Ma siccome lì molti sono super raccomandati, forse anche questo sarà un renziano. Non mi sembra una riforma che caccia i partiti dalla Rai, mi aspettavo che questo premier seguisse un criterio e presentasse un piano editoriale, industriale, economico. Invece sarà una Rai monocolore. (…) per ora è tutto poco chiaro, è ancora una volta un effetto speciale renziano che il premier aggiunge a quel treno di annunciate riforme lanciato nell’immaginario delle persone.” (⇐davidemaggio.it)

Aggiornamento: in data 3 aprile 2015 è stato licenziato il testo del Ddl di riforma della Rai che andrà in Parlamento:

DISEGNO DI LEGGE

Art.1 (Contratto nazionale di servizio)

1. All’articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1. dopo la parola: “Ministero- sono aggiunte le seguenti: “previa delibera del Consiglio dei Ministri- e le parole: “sono rinnovati ogni tre anni- sono sostituite dalle seguenti: “sono rinnovati ogni 5 anni”; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Il Consiglio dei Ministri delibera gli indirizzi per il raggiungimento dell’intesa con l’Autorità”; c) al comma 4 le parole: “rinnovo triennale” sono sostituite dalle seguenti: “rinnovo quinquennale”.

Art.2 (Disciplina della governance della RAI s.p.a.) 1. All’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005. n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: “composto da 9 membri” sono sostituite dalle seguenti: “composto da 7 membri- ; b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti: “5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell’ambito dei suoi membri. 6. L’elezione del consiglio di amministrazione avviene sulla base di una lista composta da 4 membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato, 2 membri di nomina governativa, designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e un membro designato dall’assemblea dei dipendenti di RAI Spa secondo modalità che garantiscano la trasparenza e rappresentatività della designazione stessa. 7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall’Assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 8. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione. i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni. 9. Il consiglio di amministrazione. oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale, il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, gli investimenti superiori a 10 milioni di euro. 10. L’amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dell’assemblea: a) risponde al consiglio della gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell’azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione; b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione; c) firma gli atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell’azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione; d) propone all’approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro; e) provvede all’attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale. 11. L’amministratore delegato non è dipendente di RAI s.p.a. e rimane in carica per tre anni dall’atto di nomina, salva la revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l’assemblea. 12. All’amministratore delegato è riconosciuto un compenso; in caso di revoca al medesimo amministratore spetta un’indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo. 12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all’articolo 1 della legge 14 aprile 1975. n. 103. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI s.p.a. 12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 si applica fino a che il numero delle azioni ‘alienato ai sensi dell’articolo 21 della legge 3 maggio 2004. n.112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI s.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio. 2. La RAI s.p.a. provvede all’adeguamento del proprio statuto sociale alle disposizioni di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All’articolo 4, primo comma. della legge 14 aprile 1975. n. 103, le parole da: “; indica i criteri generali per la formazione dei piani” a: “esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge sono soppresse.

Art. 3 (Attività gestionale della RAI S.p.a.) 1. Dopo l’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono inseriti i seguenti: a) “Art. 49-bis. (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) 1.L’amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI s.p.a. sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previsti dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. b) Art. 49-ter. (Contratti conclusi da RAI s.p.a.) 1. I contratti conclusi da RAI s.p.a. aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione di programmi radiotelevisivi sono esclusi dall’applicazione della disciplina del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, ai sensi dell’articolo 19 dello stesso decreto. 2. I contratti conclusi dalla RAI s.p.a. aventi per oggetto lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal decreto legislativo 12 aprile 2006. n.163; c) ” Art. 49-quater (Reclutamento del personale) 1. L’amministratore delegato con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità.

Art. 4 (Disciplina del finanziamento pubblico della RAI s.p.a.) 1. Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico alla RAI s.p.a. sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della normativa vigente in materia di canone, tenendo conto della giurisprudenza delle corti superiori; b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI s.p.a. in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell’incremento delle disdette, dell’analisi costi-benefici nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione; c) indicazione espressa delle norme abrogate; d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI s.p.a.. 2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei predetti pareri. 3. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi, se determinano nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5 (Abrogazioni e riassetto normativo) 1.Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n.112; b) articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005. n.177; 2. Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e i criteri previsti dall’articolo 16, comma 1, della legge 3 maggio 2004. n. 112, un decreto legislativo per la modifica del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici. sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti; b) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive; c) indicazione espressa delle norme abrogate.

Art.6 (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI s.p.a. di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005. n.177, come modificato dall’articolo 2, si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

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