par condicio e altri demoni

Anche i piú distratti se ne saranno accorti, siamo in clima d’elezioni e, nella prospettiva di un 4 marzo che viepiú s’appropinqua, sono stati approvati i regolamenti della par condicio per la Concessionaria di Stato e per gli editori privati.
Vogliamo riprodurre in questa sede la delibera AgCom del 10 gennaio ultimo scorso (N. 1/18/CONS), recante le relative disposizioni e, a seguire, alcune opinioni che sono state espresse:

DELIBERA N. 1/18/CONS
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL 4 MARZO 2018
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 9 gennaio 2018 e nella sua prosecuzione del
10 gennaio 2018;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne
elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la
comunicazione politica”;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione
del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e
televisive locali”;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il
Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione
dei conflitti di interessi”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di seguito denominato Testo unico;
VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il
“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa”;
VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità
nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
concernente “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della
Camera dei deputati” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente “Testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, e
successive modificazioni;
VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di
elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo
per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”;
CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere,
disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017,
sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre
2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica per il giorno 4 marzo 2018;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28;
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono finalizzate a dare concreta
attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza,
dell’obiettività e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di
informazione, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di
informazione, e si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su tutto il territorio
nazionale nei confronti dell’emittenza privata – intendendosi per tale coloro che siano
fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti analogiche (di seguito, emittenti
televisive) ed emittenti radiofoniche – e della stampa quotidiana e periodica.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla
mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne
elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali,
amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
Art. 2
(Soggetti politici)
1. Ai fini del successivo Capo I del titolo II, in applicazione della legge 22 febbraio
2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per
soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento
nazionale;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con
proprio simbolo almeno due rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) e che hanno eletto
con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono
oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall’art. 2 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482;
d) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della
Repubblica, i cui Presidenti individuano d’intesa fra loro, secondo criteri che
contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, i parlamentari
non facenti parte delle forze politiche di cui alle lettere precedenti, che di volta in volta
rappresentano i Gruppi medesimi.
2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di
chiusura delle campagne elettorali, si intendono per soggetti politici:
a) le coalizioni di cui all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da
interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
b) le liste di candidati di cui all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali
tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero
che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
TITOLO II
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI
CAPO I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI
DELL’EMITTENZA NAZIONALE
Art. 3
(Ripartizione degli spazi di comunicazione politica)
1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel
periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di
chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o
radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle
consultazioni elettorali nelle forme previste dall’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, sono ripartiti come segue:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la
data di presentazione delle candidature, il tempo disponibile è ripartito per il cinquanta
per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) e per
il cinquanta per cento tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), in
proporzione alla loro consistenza parlamentare;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di
chiusura delle campagne elettorali, il tempo disponibile è ripartito, con criterio paritario,
tra le coalizioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), e tra le liste di cui all’art. 2, comma 2,
lett. b).
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari
opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della
medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché
ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare
trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei
confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale,
garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento per ogni ciclo
di due settimane. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne
consentano la fruizione anche ai non udenti. Nelle trasmissioni di comunicazione
politica deve essere assicurata, inoltre, un’equilibrata rappresentanza di genere tra le
presenze.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle
trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina
un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione
della rinuncia.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a
cadenza di quattordici giorni all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le
ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria
compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente
comunicati, tramite posta elettronica certificata, all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo
le medesime modalità.
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta
a quella di specifiche testate giornalistiche registrate, ai sensi dell’art. 32-quinquies,
comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del
penultimo giorno precedente le votazioni.
Art. 4
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di
chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali
private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di
cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati
dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per
quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2, quando
siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un
quarto del totale degli elettori;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata
sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica,
comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno
una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi
contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di
programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla
prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59;
quarta fascia 9:00-10:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata
di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito” con l’indicazione del
soggetto politico committente.
Art. 5
(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, le emittenti nazionali private che intendono trasmettere messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere
almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente
informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può
essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente medesima, recante
l’indicazione dell’indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori
predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di
consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti
possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, tramite posta elettronica certificata, all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni il documento di cui alla lett. a), nonché, possibilmente con almeno
cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente
il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le
emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel sito web
dell’Autorità.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a
trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a
mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la
durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o
circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle
consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso
disponibile nel sito web dell’Autorità.
Art. 6
(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell’Autorità, alla presenza di un
funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un
criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da
rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
Art. 7
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le
rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante
presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della
cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l’attività di
informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi
dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto
informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di
legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo,
dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di
genere e dell’apertura alle diverse forze politiche assicurando all’elettorato la più ampia
informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale,
evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per
determinate forze politiche.
3. Fermo il rispetto della libertà editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i
giornalisti e i registi devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo
come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e
fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente
nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata. In particolare,
osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al comma 2,
considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o
comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma
anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente
partecipanti alla competizione elettorale. L’organizzazione e lo svolgimento dei notiziari
e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati,
alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del
pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il
rispetto dei criteri di cui al comma 2. In particolare non deve determinarsi un uso
ingiustificato di riprese di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati e di
simboli elettorali.
4. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l’intervento
di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche
alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell’oggettività
dell’informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica di dati e informazioni
emersi dal confronto.
5. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica,
dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la
responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è
ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone
chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all’art. 2 e non possono essere trattati
temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti
personali di personaggi politici.
6. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione
politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta,
indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
7. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla
presente delibera con le consultazioni elettorali regionali fa sì che i medesimi esponenti
politici possano prendere parte ad ambedue le campagne elettorali e dunque possano
intervenire nelle trasmissioni di informazione con riferimento sia alla trattazione di
tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo regionale. Al
fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell’imparzialità,
dell’obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche, le emittenti radiotelevisive
hanno pertanto l’obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi
giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti
che concorrono alla stessa competizione elettorale. In particolare, a seconda che le
tematiche trattate rilevino ai fini della campagna elettorale per le elezioni politiche o
delle campagne elettorali per le elezioni regionali, il contraddittorio ed il confronto
dialettico devono essere realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione,
onde assicurare condizioni di effettiva parità di trattamento. Ciò rileva, in particolare,
per i programmi di approfondimento informativo, nei quali le emittenti devono prestare
la massima attenzione nella scelta degli esponenti politici invitati e nei temi trattati,
affinché non si determinino, neanche indirettamente, situazioni di vantaggio o di
svantaggio per determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali, in
relazione alla trattazione di temi che riguardino l’una o l’altra delle anzidette campagne
elettorali.
8. Qualora le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al
confronto tra i capi delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di
trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi
diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche
nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste sia organizzata
secondo le stesse modalità e abbia le stesse opportunità di ascolto.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Art. 8
(Attività di monitoraggio e criteri di valutazione)
1. Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 e il ripristino degli equilibri
eventualmente violati sono assicurati anche d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme
vigenti e dal presente provvedimento.
2. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l’Autorità effettua
la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata.
anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del
palinsesto.
3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana
dall’Autorità, che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo
relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, comunque entro la
settimana in corso, eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana
precedente tenuto conto della collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie
del palinsesto.
4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare,
della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le
opinioni politiche, l’Autorità verifica, ogni settimana, il tempo di parola
complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna
testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime
elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati nonché del numero dei seggi di cui
dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il
Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla
presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di
circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della
decisione, l’Autorità valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico.
5. L’Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto
dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra
soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei
programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del
format e della periodicità di ciascun programma e anche dell’argomento trattato, con
particolare riferimento alla trattazione di temi che riguardino le elezioni politiche o
regionali. Il direttore di testata assicura comunque l’alternanza e la parità, anche di
genere, tra i diversi soggetti politici in competizione, in modo da garantire tra l’altro una
partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell’intero periodo elettorale, e dà previa
comunicazione all’Autorità del calendario delle presenze.
6. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi uno squilibrio tra i
tempi fruiti dai soggetti politici concorrenti in violazione del principio della parità di
trattamento, anche con riferimento alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
fasce orarie del palinsesto, l’Autorità ordina all’emittente di procedere al riequilibrio in
favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e con le modalità
specificate nel provvedimento medesimo.
7. I dati di monitoraggio sono resi pubblici ogni settimana sul sito internet
dell’Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.
Art. 9
(Programmi diffusi all’estero)
1. Le emittenti nazionali private i cui programmi sono diffusi all’estero assicurano con
particolare cura un’informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella
circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema
elettorale, sulle modalità di espressione del voto nella medesima circoscrizione e sulle
modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alla vita politica
nazionale.
2. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o ricezione all’estero,
gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior
copertura ed ascolto.
Art. 10
(Illustrazione delle modalità di voto)
1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private
illustrano le principali caratteristiche delle elezioni di cui al presente provvedimento,
con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto,
ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per
i malati intrasportabili.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI RELATIVE
ALL’EMITTENZA LOCALE
Art. 11
(Programmi di comunicazione politica)
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. c),
del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004, che le emittenti radiofoniche e televisive locali intendono trasmettere tra
l’entrata in vigore della presente delibera e la chiusura delle campagne elettorali devono
consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con
riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei
partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi
diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe
opportunità di ascolto.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la
data di presentazione delle candidature, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di
chiusura delle campagne elettorali, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle
trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi
spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle
predette assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a
cadenza di due settimane dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria
compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo
da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti
politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. Ove possibile, tali trasmissioni
sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. I
calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, tramite
posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni. Le
eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto
organo.
5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando,
comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del
penultimo giorno precedente le votazioni.
Art. 12
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di
chiusura delle campagne elettorali, le emittenti televisive e radiofoniche locali possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in
contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti locali
osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata
sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica,
comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno
una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi
contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di
programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla
prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59;
quarta fascia 7:00-8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata
di programmazione sullo stesso palinsesto televisivo o radiofonico;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale
gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Art. 13
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici
relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, le emittenti televisive e radiofoniche locali che trasmettono messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere
almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale
informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può
essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, recante l’indicazione
dell’indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare, concernente la
trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la
collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la
trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, possono anche essere utilizzati i
modelli MAG/1/EN resi disponibili sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, tramite posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni il documento di cui alla lett. a), nonché, possibilmente con almeno
cinque giorni di anticipo, ogni variazione successivamente apportata al documento
stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A
quest’ultimo fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/2/EN resi disponibili
sul sito web dell’Autorità.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a
trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, preferibilmente tramite posta
elettronica certificata o anche a mezzo telefax, alle emittenti locali e ai competenti
Comitati regionali per le comunicazioni le proprie richieste, indicando il responsabile
elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare
candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori
chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli
MAG/3/EN resi disponibili sul sito web dell’Autorità.
Art. 14
(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali che accettano di trasmettere messaggi
autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e
secondo le modalità stabilite dall’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I
competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le
attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso, nel rispetto dei criteri fissati dal citato
comma 5, informandone l’Autorità.
2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente
utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal
soggetto politico.
3. A tal fine le emittenti televisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi
autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni
competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai
sensi di legge, la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale
dell’emittente.
Art. 15
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo
giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le
comunicazioni nella cui area di competenza l’emittente è autorizzata a trasmettere
contenuti audiovisivi o radiofonici alla presenza di un funzionario dello stesso. Il
Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla
scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla
presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di
rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Art. 16
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella
di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali
possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’art. 2,
comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a
tutti i soggetti politici.
3. Nel periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che
intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia
dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al
giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali
informano i soggetti politici che sul proprio sito web, se esistente, e presso la propria
sede, della quale viene indicato l’indirizzo fisico e quello di posta certificata, il numero
telefonico e di fax, è consultabile, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, un
documento concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine
ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni
singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la
fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle
prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione
temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono
essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi
acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i
messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di
pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in
modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le
condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per
diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area
territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione
essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo
elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere
preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “messaggio
elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in
sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “messaggio elettorale a
pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la
cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo
elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Art. 17
(Trasmissioni in contemporanea)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in
contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente
prevista per un’emittente nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel presente
Capo II e nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di trasmissione non in
contemporanea.
Art. 18
(Programmi di informazione trasmessi dall’emittenza televisiva e radiofonica locale)
1. Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. b), del Codice
di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile
2004, le emittenti locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di
trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità
e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle
consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo
quanto previsto dall’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal citato
Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di
commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all’art. 2, comma 1, lett. n),
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono
portatrici.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione
politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta,
indicazioni o preferenze di voto.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 19
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di
emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate
come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito
o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle
disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si
applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi
dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con
riferimento all’art. 2, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione
autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle
trasmissioni in contemporanea.
Art. 20
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
1. In conformità a quanto disposto dall’art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le
disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di
radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 11, comma 2, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia
oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare singole imprese di
radiodiffusione come propri organi ufficiali.
Art. 21
(Conservazione delle registrazioni)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare le registrazioni della
totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione
dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata
notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004, nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle recate dal
presente provvedimento.
TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 22
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi
titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni, nelle forme ammesse dall’art. 7,
comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a
dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato
sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la
stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in
ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel
termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere
inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla
testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di
cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per
collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali
dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata
presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del
termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli
spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni
singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c) la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro
progressione temporale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la
fruizione degli spazi medesimi.
3. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali devono
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
essere riconosciute le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il
modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei
soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione,
nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione
nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione
pluriregionale, devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine
locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce
condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione
elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto
previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può
avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato
preventivo.
Art. 23
(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
1. I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi
chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono
recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico
committente.
2. Ai sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ammesse come forme
di messaggi politici elettorali, comunicati che consistano in annunci di dibattiti, tavole
rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi
delle liste, manifesti di presentazione dei gruppi di candidati e/o dei candidati,
pubblicazioni di confronto tra più candidati.
Art. 24
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su
quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si
applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe
elettorali di coalizioni, liste e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano
o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata ovvero ancora che
risulti indicato come tale nello statuto o in altro atto ufficiale del partito o del
movimento politico.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con
tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione
necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici,
nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste e candidati.
TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Art. 25
(Sondaggi politici ed elettorali)
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto
dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si
applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto
previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere
pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle
elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende
anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione,
possono comunque influenzare l’elettorato.
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 26
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)
1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell’ambito territoriale di
rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente
provvedimento, i seguenti compiti:
a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del
Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9
della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di
informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a
conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti
proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’art. 10 della citata
legge n. 28 del 2000.
Art. 27
(Procedimenti sanzionatori)
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento,
sono perseguite d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine
dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della medesima
legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni
entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità può denunciare comportamenti
in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di
quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta certificata o anche a
mezzo fax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la
violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della
Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o
dell’editore. In particolare, per quel che concerne l’emittenza nazionale, la Guardia di
Finanza procede al ritiro delle registrazioni solo laddove ne faccia richiesta l’Autorità. Il
predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni oggetto
della segnalazione di ufficio o di parte entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all’Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera
leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto
invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’emittente e della
trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le
presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5,
l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, può comunque avviare l’istruttoria
qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri
ricorrere una possibile violazione. L’Autorità esamina in ogni caso con priorità le
denunce immediatamente procedibili.
7. L’Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1
riguardanti l’emittenza nazionale e gli editori di giornali e periodici a diffusione
nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità stessa. I procedimenti sono
conclusi con provvedimenti da adottarsi entro le quarantotto ore successive
all’accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento
spontaneo agli obblighi di legge da parte del soggetto ne cui confronti si procede che
deve darne tempestiva comunicazione all’Autorità.
8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media locali sono istruiti nei termini
di legge dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le
relative proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia
della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti/fornitori
locali, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla
trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8,
dandone immediato avviso all’Autorità.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il
contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, preferibilmente tramite posta
certificata, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso
termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi
di legge, lo stesso Comitato trasmette la propria proposta all’Autorità, unitamente agli
atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove
necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza.
L’Autorità provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive al ricevimento della
predetta documentazione.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all’Autorità le
attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della
vigente normativa.
12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a
richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.
13. L’emittenza privata e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni
dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e
pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.
14. L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1,
comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall’art. 11-quinquies, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
Accerta, altresì, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per
le finalità di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una misura
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata
dall’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o
gli editori di stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima
trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento
medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.
16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni
di attuazione dettate con il presente provvedimento non si applica l’art. 16 della legge
24 ottobre 1981, n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta
17. Nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge
22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che
agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 1,
lett. s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di
cariche di governo o ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215,
ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l’Autorità procede all’esercizio della
competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei
conflitti di interesse.
La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità
all’indirizzo www.agcom.it .
Roma, 10 gennaio 2018
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, poi, ha anche approvato lo schema di regolamento relativo alle elezioni regionali del Lazio e della Lombardia che, come si sa, si terranno nella stessa giornata del 4 marzo. Nel suo piccolo, la commissione di Vigilanza Rai ha approvato un regolamento che, pur partendo dalla bozza di Francesco Verducci del Partito Democratico e di Mirella Liuzzi del Movimento 5 Stelle, i due relatori rispettivamente rappresentanti della maggioranza e della minoranza, ha bocciato gli emendamenti dei grillini che intendevano escludere la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni d’infotainment, anche in quelle di Fazio e Vespa, nell’ultima fase della campagna elettorale.
Paolo Pirovano, consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, e Pierfrancesco Gallizzi, consigliere nazionale della Fnsi e vicepresidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, a nome del Movimento Giornalisti Liberi, hanno definito il nuovo schema “Stravagante e soprattutto offensivo”(…): Il fatto che un giornalista debba dichiarare per chi vota lede un principio sancito dalla nostra Carta Costituzionale. Ma non solo, con il pretesto della par condicio, l’Agcom vuole decidere gli argomenti da inserire nelle trasmissioni. Ci aspettiamo che anche i vertici degli organi della nostra categoria, prendano una posizione netta, senza ‘se’ e senza ‘ma’, di fronte a una delibera che di fatto limita la libertà di pensiero e la libera circolazione delle idee”.
Luca Lotti, ministro dello Sport, con delega all’editoria, ha dichiarato: “Si parla di opinioni, non di partiti politici (…) i giornalisti non hanno un colore politico definito, e quindi sono ovviamente sempre indipendenti e liberi di dire la propria opinione. Ed è giusto che sia così. Se c’è un giornalista che esprime un’opinione ci deve essere anche un altro giornalista che ne esprime un’altra. Niente a che vedere con i partiti”.
Il direttore di La7 Andrea Salerno ha detto all’Adnkronos: “Quanto abbiamo letto nella direttiva dell’Agcom sulla par condicio nelle tv commerciali mi pare pura follia. Da giornalista professionista m’interesserebbe sapere cosa ne pensa l’ordine professionale del fatto che singoli giornalisti debbano essere etichettati secondo aree culturali (…)  L’unico modo di ottemperare a quanto chiede l’Agcom sarebbe sondare preventivamente in quale area culturale si colloca l’opinione di questi giornalisti sui vari temi (…). Per il resto, che il regolamento che ci è stato inviato da Agcom sia complicato e in molte parti di difficile realizzazione ci sta e cercheremo di attuarlo nel miglior modo possibile. Ma un conto regolamentare quello che dicono i politici e un conto è regolamentare le opinioni di chi politico non è”.

Marco Travaglio, intervistato dall’Ansa, ha detto che le “authority, chiamate così per convenzione, sono delle protesi dei partiti (…). È dai tempi di Santoro che sento dire che la par condicio deve essere applicata ai giornalisti. Per chi non viene dalla tv ma dalla carta stampata è ancora più astruso il concetto. Se faccio un editoriale non mi viene neanche in mente di mettere l’opinione contraria sul giornale”.

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