la riforma (pentastellata) della Rai

Dal Fico imparate la parabola (ma anche il digitale terrestre):

Articolo 1

(Modifiche alle norme in materia di procedure di nomina dei componenti della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. L’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Sono organi dell’Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell’Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all’elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell’Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell’Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell’Autorità è previamente sottoposta al parere vincolante di un comitato congiunto delle competenti Commissioni parlamentari, composto da 40 membri in proporzione alla rappresentanza dei gruppi parlamentari. Il parere è espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti del comitato, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Dopo l’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: “3-bis. I componenti dell’Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nei settori attinenti alle attività della Autorità. Non possono essere nominati componenti dell’Autorità i soggetti che nei sei anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o politiche elettive a qualunque livello, ovvero ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici. I componenti dell’Autorità sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. La carica di componente dell’Autorità è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza di partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l’esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico”.
3. L’articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente comma: “5. Ai componenti dell’Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 

Articolo 2

(Consiglio di amministrazione della Rai – Radiotelevisione italiana Spa)
L’articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 49 (Consiglio di amministrazione della Rai – Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata alla Rai Radiotelevisione italiana Spa fino al 31 dicembre 2034.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita le sue attribuzioni quale socio di maggioranza della Rai-Radiotelevisione Spa nella massima trasparenza e nell’esclusivo interesse degli utenti del servizio pubblico.
3. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge, la Rai – Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione della Rai – Radiotelevisione italiana Spa è composto da sei membri, compreso il presidente, che durano in carica per quattro anni, non rinnovabili.
5. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione della Rai sono presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, nonché nei siti internet dell’Autorità e della Rai, di un avviso pubblico predisposto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae conformemente al modello Europass e un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, in riferimento alle aree di competenza di cui alle lettere a), b) e c) del seguente comma 7, concernente alternativamente: a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto nazionale verso l’estero; b) la qualità, l’identità valoriale e culturale della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo; c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento alla integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei
contenuti audiovisivi.
I criteri di redazione degli elaborati sono definiti nell’avviso pubblico di cui al comma precedente. L’Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati sul proprio sito web.
6. Non possono essere nominati consiglieri i soggetti che nei sei anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o politiche elettive a qualunque livello, nonché ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni: a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché nei casi previsti dall’articolo 2382 del codice civile; c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; d) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; e) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; f) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
7. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:
a) due componenti di area economico-giuridica, che abbiano maturato una esperienza manageriale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;
b) due componenti dell’area dell’audiovisivo, che abbiano maturato una esperienza manageriale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI.
c) un componente di area tecnico-scientifica, che abbia maturato una esperienza manageriale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica;
8. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l’Autorità pubblica sul proprio sito web l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui ai commi da 5 a 7 e procede al sorteggio di due nominativi per le aree di competenza di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, e di un nominativo per l’area di competenza di cui alla lettera c) del medesimo comma.
9. Un comitato congiunto delle Commissioni parlamentari competenti, composto da 40 membri in proporzione alla rappresentanza dei gruppi, procede senza indugio ad audizioni pubbliche dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma precedente, ai fini della valutazione dell’elaborato sulla visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo secondo le diverse aree di competenza. Le audizioni sono trasmesse in diretta sulla web tv delle Camere e da Rai Parlamento.
All’esito dell’audizione di ciascun soggetto il comitato, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, può richiedere all’Autorità l’estrazione di un altro nominativo nell’ambito della medesima area di competenza.
Terminato il ciclo di audizioni pubbliche, che in ogni caso non può protrarsi oltre il termine di trenta giorni dalla sua indizione, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla nomina dei consiglieri di amministrazione con proprio decreto.
10.La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l’esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell’audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla Rai Spa o alle società collegate”.
Articolo 3
(Organizzazione, amministrazione e trasparenza della Rai-Radiotelevisione italiana Spa)
Dopo l’articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 49-bis(Organizzazione e amministrazione della Rai-Radiotelevisione Spa)
1. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione Spa, oltre alle funzioni attribuite dal codice civile e dal comma 3 del presente articolo, coerentemente con le linee-guida adottate d’intesa dall’Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale Rai e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. L’amministratore delegato è nominato con delibera del consiglio di amministrazione tra i componenti di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), con la maggioranza dei due terzi. Il mandato dell’amministratore ha la stessa durata di quello del consiglio di amministrazione. Nella delibera del consiglio di amministrazione sono stabiliti l’estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca.
3. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il piano strategico e finanziario, il bilancio di esercizio e il piano per la trasparenza e la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo;
b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;
c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell’ambito delle prescrizioni dell’atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello, dei direttori di rete e delle testate giornalistiche;
e) nomina i dirigenti esterni, attraverso le modalità di cui al successivo comma 4;
f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche per effetto di una durata pluriennale, comportino oneri superiori a 2.582.284.50 euro;
g) approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell’azienda e le variazioni che si rendano necessarie;
h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2505 e 2505-bisdel codice civile;
i) approva l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
j) approva il “Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale” di cui al successivo comma 7;
Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e j).
4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alla lettera e) del precedente comma 3, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della società, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta.
Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all’incarico da assegnare, desumibili dalle esperienze di direzione maturate, ovvero dalla formazione e dagli incarichi di docenza universitari e dalle pubblicazioni scientifiche.
Gli incarichi di cui al presente comma, che in ogni caso possono essere conferiti dalla concessionaria entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti, cessano decorsi novanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.
5. Il ministro dell’economia, contestualmente alla nomina dei consiglieri ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della presente legge, nomina il presidente del consiglio di amministrazione. La scelta è effettuata fra persone che abbiano maturato una significativa e comprovata esperienza in attività economico-giuridiche, tecnico-scientifiche, culturali, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.
Alla nomina e all’attività del presidente si applicano i requisiti e le cause di incompatibilità di cui all’articolo 2, commi 6 e 10, della presente legge.
6. Il presidente ha la rappresentanza legale ed esercita i relativi poteri. Oltre alle funzioni connesse alla carica di componente del consiglio di amministrazione, il presidente: a) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; b) tiene i rapporti con l’assemblea degli azionisti; c) convoca l’assemblea degli azionisti, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 2381 del codice civile, al presidente non possono essere conferite deleghe di gestione e di amministrazione della società.
7. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, procede, su proposta dell’amministratore delegato, all’approvazione del “Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale”. Il piano prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:
a) i singoli atti e le informazioni sull’attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvo casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;
b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi di nazionalità italiana e ai progetti di co-produzione internazionale;
c) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica;
d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;
e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società oncessionaria, nell’ambito di un costante dialogo e interscambio con l’utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritte.
8. Al presidente, ai consiglieri di amministrazione e ai dirigenti della concessionaria si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
9. L’assemblea della società concessionaria dispone la revoca e l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società in conformità al parere favorevole, espresso con la maggioranza dei due terzi, del comitato congiunto di cui all’articolo 2, comma 9 della presente legge.
10.In caso di revoca, dimissioni o impedimento permanente dell’amministratore delegato o di un altro membro del consiglio di amministrazione, si procede alla sua sostituzione, nell’ambito della medesima area di competenza, attraverso la procedura definita dall’articolo 2, commi 8 e 9, della presente legge.
In caso di revoca, dimissioni o impedimento permanente del presidente, si procede alla sua sostituzione ai sensi del comma 5 del presente articolo.
Articolo 4
(Verifica dell’adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo)
1. Il comma 9 dell’articolo 38 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente comma:
“9. L’Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti: a) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto nazionale verso l’estero; b) l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale Rai e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e le piattaforme esistenti; c) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.
Articolo 5
(Soppressione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e altre abrogazioni)
1. Gli articoli 5, 11 e 14 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, sono abrogati.
2. La Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevista e disciplinata dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, è soppressa.
3. Le competenze attribuite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono trasferite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4. Fino all’entrata in vigore di apposita legge di riordino dell’accesso al mezzo radiotelevisivo, l’Autorità ne disciplina con proprio regolamento le modalità, sulla base dei principi di cui all’articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 15 aprile 1975, n. 103.
L’articolo 45, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.

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