quali delitti e quali pene

Il Consiglio dei Ministri ha varato, durante la notte dell’1 dicembre, il testo del Decreto legislativo di attuazione della Legge delega 67/2014 che prevede la depenalizzazione di 112 reati definiti “minori”, che secondo molti equivale alla cancellazione degli stessi:

  • La cosiddetta “microcriminalità”: Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza, Furto, Appropriazione indebita
  • Contro le persone: Abbandono di persone minori o incapaci, Atti osceni, Atti persecutori (stalking), Corruzione di minorenne, Diffamazione, Incesto, Ingiuria, Minaccia, Lesione personale, Omicidio colposo, Percosse, Rissa, Violenza privata, Stato d’incapacità procurato mediante violenza
  • Abusi: Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, Abuso d’ufficio, Arresto illegale, Favoreggiamento, Violazione di domicilio commessa dal P. U.
  • Inganni e frodi: Abusivo esercizio di una professione, Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute (farmaci), Commercio o somministrazione di medicinali guasti, Commercio di sostanze alimentari nocive, Corruzione, Insolvenza fraudolenta, Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, Truffa
  • Occupazioni: Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali, Invasione di terreni o edifici, Violazione di domicilio
  • Danneggiamenti: Sabotaggio, Attentato a impianti di pubblica utilità, Attentati alla sicurezza dei trasporti (e il terrorismo?), Danneggiamento di vario tipo, Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
  • Disastri: Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi, Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro
  • Contro gli animali: Divieto di combattimento tra animali, Maltrattamento di animali, Uccisione o danneggiamento di animali altrui, Uccisione di animali
  • Contro lo Stato stesso: False informazioni al P.M., Falsità materiale del P.U., Frode nelle pubbliche forniture, Frode processuale, Frodi contro le industrie nazionali, Inadempimento di contratti di pubbliche forniture, Oltraggio a P.U., Intralcio alla giustizia, Istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, Resistenza a P.U.

Dal sito www.preper.it; questa la formulazione del Quotidiano della P.A.it, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MIPA – GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo con le Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge n. 67 del 2014. Il dlgs, all’esame preliminare, recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale nominata con D.M. 27 maggio 2014 e presieduta da Francesco Palazzo con l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio e dare attuazione alla legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione.

L’istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di rilievo penale caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria.

Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile.

L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.

In particolare, il nuovo art. 131 bis c.p. riscritto dalle nuove norme incardina il giudizio di “particolare tenuità del fatto” su due criteri: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo si articola a sua volta in due ulteriori indici-requisiti, costituiti dalle “modalità della condotta” e dall’“esiguità del danno o del pericolo”. La non abitualità, invece, esige che il reato oggetto del giudizio non debba inserirsi in un rapporto di seriazione con altri episodi criminosi (come capita, ad esempio, nel caso di un furto, seppur minimo, ma che risulti costituire un anello di una catena comportamentale).

Le nuove norme si applicano ai reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Esse trovano applicazione «anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante» e consentono inoltre al GIP in sede di indagini di archiviare anche per la non punibilità di cui al nuovo art. 131 bis c.p. La causa di non punibilità può essere dichiarata d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

In sede predibattimentale, il giudice, prima di emettere sentenza di “proscioglimento” per tenuità del fatto, deve “sentire” anche la persona offesa, così consentendo alla stessa di interloquire sul tema della tenuità, al pari del PM e dell’imputato. Il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto, che presuppone comunque un accertamento sulla esistenza del reato e sulla ascrivibilità dello stesso all’imputato, risulta efficace nel giudizio civile per il risarcimento del danno.

A causa del requisito della “non abitualità” del comportamento, infine, le decisioni che accertano la particolarità tenuità del fatto saranno iscritte nel Casellario giudiziale.

Fonte: Consiglio dei Ministri

Enrico Michetti

La Direzione

(2 dicembre 2014)

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